Art. 17. Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 16 1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e' di competenza degli addetti ai sensi delle UU.SS.LL. di cui al precedente art. 9. 2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria in caso di violazione del terzo comma dell'art. 193 e del quarto comma dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", nonche' di ogni altra violazione di disposizioni penali il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione presenta rapporto, con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni, al presidente della Giunta regionale. 4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione l'interessato puo' far pervenire al presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'. Tale disposizione non si applica nei casi di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 16. 5. Il presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'art. 16 e notifica il provvedimento all'interessato. 6. Quando non ritenga fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento e' trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed e' data comunicazione all'interessato. 7. Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 16 i provvedimenti emessi per violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce dell'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.