Art. 17.
                   Procedimento per l'applicazione
                dei provvedimenti di cui all'art. 16
 
   1.  Fatti  salvi  i  poteri degli ufficiali e di agenti di polizia
giudiziaria l'accertamento delle  violazioni  di  cui  alla  presente
legge  e' di competenza degli addetti ai sensi delle UU.SS.LL. di cui
al precedente art. 9.
   2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e
nelle forme previste dall'art. 14 legge 24 novembre 1981, n. 689.
   3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria  in
caso  di  violazione del terzo comma dell'art. 193 e del quarto comma
dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo  unico
delle   leggi   sanitarie",  nonche'  di  ogni  altra  violazione  di
disposizioni penali  il  funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato
l'infrazione   presenta   rapporto,   con  la  prova  delle  avvenute
contestazioni o notificazioni, al presidente della Giunta regionale.
   4.  Entro  il termine di trenta giorni dalla data di contestazione
l'interessato puo' far pervenire al presidente della Giunta regionale
scritti difensivi e documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla
medesima autorita'. Tale disposizione non si applica nei casi di  cui
ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 16.
   5.  Il  presidente  della Giunta regionale, acquisito il rapporto,
esaminati eventuali scritti difensivi e  sentito  l'interessato,  ove
questi  ne  abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento,
con ordinanza motivata,  dispone  i  provvedimenti  previsti  per  le
violazioni   di   cui   all'art.   16  e  notifica  il  provvedimento
all'interessato.
   6. Quando non  ritenga  fondato  l'accertamento  emette  ordinanza
motivata  di  archiviazione. Di tale provvedimento e' trasmessa copia
integrale a chi ha accertato la violazione ed e'  data  comunicazione
all'interessato.
   7.  Ai  fini  dell'applicazione  del  quinto  comma dell'art. 16 i
provvedimenti emessi per violazione di  norme  della  presente  legge
devono   essere   annotati   in  calce  dell'originale  dell'atto  di
autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.