Art. 19. Norme transitorie 1. Gli ambulatori, comunque autorizzati ai sensi degli articoli 193 a 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per continuare a svolgere le attivita' disciplinate dalla presente legge, devono adeguarsi entro 6 mesi, alla presente normativa e presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4. 2. L'adeguamento di cui al precedente primo comma, per quanto concerne i locali, deve essere conseguito entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli ambulatori di natura chirurgica di II livello, che devono possedere i requisiti previsti all'atto della presentazione della domanda di rinnovo. 3. I medici responsabili, che svolgono le mansioni di cui all'art. 11 negli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo purche' risulti, da attestazione della Federazione regionale degli Ordini dei medici, che abbiano svolto da almeno quattro anni attivita' specialistica in una delle branche indicate nell'art. 3 presso istituzioni pubbliche ovvero abbiano svolto per lo stesso numero di anni attivita' di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico in modo prevalente o esclusivo presso strutture private autorizzate. Ai predetti operatori si applica il disposto di cui al comma 4, dell'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1991, n. 43. 4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi secondo e terzo, accertata la sussistenza dei requisiti, rinnova l'autorizzazione e stabilisce, ove necessario, gli adeguamenti che devono essere apportati ai locali entro il termine di cui al secondo comma. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione. 5. La mancata presentazione della domanda entro i termini indicati comporta: l'automatica decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'ambulatorio qualora le prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica costituiscano la prevalente attivita' svolta; la parziale automatica decadenza dell'autorizzazione e la conseguente cessazione delle prestazioni di medicina e/o chirurgia estetica, qualora nell'ambulatorio coesistano altre attivita'.