Art. 19.
                          Norme transitorie
 
   1.  Gli  ambulatori,  comunque autorizzati ai sensi degli articoli
193 a 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per continuare a
svolgere le  attivita'  disciplinate  dalla  presente  legge,  devono
adeguarsi  entro 6 mesi, alla presente normativa e presentare domanda
di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui  ai  commi  secondo  e
terzo dell'art. 4.
   2.  L'adeguamento  di  cui  al  precedente primo comma, per quanto
concerne i locali, deve essere conseguito entro due anni dall'entrata
in vigore della presente legge, fatta eccezione per gli ambulatori di
natura chirurgica di II livello, che  devono  possedere  i  requisiti
previsti all'atto della presentazione della domanda di rinnovo.
   3. I medici responsabili, che svolgono le mansioni di cui all'art.
11  negli  ambulatori  di  medicina  e/o  chirurgia estetica all'atto
dell'entrata in  vigore  della  presente  legge  sono  esonerati  dal
possesso  dei  requisiti di cui ai commi secondo e terzo dello stesso
articolo purche' risulti, da attestazione della Federazione regionale
degli Ordini dei medici, che abbiano svolto da  almeno  quattro  anni
attivita'  specialistica  in  una  delle branche indicate nell'art. 3
presso istituzioni pubbliche ovvero  abbiano  svolto  per  lo  stesso
numero  di  anni  attivita'  di  medicina  e/o chirurgia ad indirizzo
estetico in modo prevalente  o  esclusivo  presso  strutture  private
autorizzate.  Ai  predetti operatori si applica il disposto di cui al
comma 4, dell'art. 4 della legge regionale 26 agosto 1991, n. 43.
   4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dai precedenti
commi  secondo  e  terzo,  accertata  la  sussistenza  dei requisiti,
rinnova  l'autorizzazione   e   stabilisce,   ove   necessario,   gli
adeguamenti che devono essere apportati ai locali entro il termine di
cui  al  secondo  comma.  Il  mancato  adeguamento entro tale termine
comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione.
   5. La mancata presentazione della domanda entro i termini indicati
comporta:
    l'automatica  decadenza  dell'autorizzazione  e  la   conseguente
chiusura  dell'ambulatorio  qualora  le  prestazioni  di medicina e/o
chirurgia estetica costituiscano la prevalente attivita' svolta;
    la  parziale  automatica  decadenza  dell'autorizzazione   e   la
conseguente  cessazione  delle  prestazioni di medicina e/o chirurgia
estetica, qualora nell'ambulatorio coesistano altre attivita'.