Art. 2. Definizione di ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico 1. Agli effetti della presente legge l'ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico viene definito come ambulatorio di medicina e/o chirurgia estetica o piu' semplicemente ambulatorio. Per ambulatorio di medicina e/o chirurgia estetica si intende il complesso dei beni mobili ed immobili e di personale, organizzati da un soggetto privato al fine di erogare, a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia. 2. Nella definizione di cui al precedente comma sono ricompresi gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica delle Case di cura private aperte ai non ricoverati, nonche' quelle collocate all'interno di altre strutture sanitarie. 3. Non e' soggetto ad autorizzazione lo studio in cui il medico personalmente esercita la propria professione, avvalendosi unicamente della collaborazione di personale ausiliario, il quale non deve svolgere alcuna attivita' nei confronti del paziente.