Art. 2.
               Definizione di ambulatorio di medicina
                 e/o chirurgia ad indirizzo estetico
 
   1. Agli effetti della presente legge l'ambulatorio di medicina e/o
chirurgia ad indirizzo estetico viene definito  come  ambulatorio  di
medicina e/o chirurgia estetica o piu' semplicemente ambulatorio.
   Per  ambulatorio  di medicina e/o chirurgia estetica si intende il
complesso dei beni mobili ed immobili e di personale, organizzati  da
un  soggetto  privato  al  fine  di erogare, a livello ambulatoriale,
prestazioni di natura sanitaria  dirette  alla  prevenzione  ed  alla
correzione  degli  inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti
di malattia.
   2. Nella definizione di cui al precedente  comma  sono  ricompresi
gli  ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica delle Case di cura
private  aperte  ai  non   ricoverati,   nonche'   quelle   collocate
all'interno di altre strutture sanitarie.
   3.  Non  e'  soggetto ad autorizzazione lo studio in cui il medico
personalmente esercita la propria professione, avvalendosi unicamente
della collaborazione di  personale  ausiliario,  il  quale  non  deve
svolgere alcuna attivita' nei confronti del paziente.