Art. 20.
                          Norme finanziarie
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  8  della
presente  legge  e  previsti  in  L. 5.000.000 annui si fa fronte per
l'esercizio 1992 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 17100  del
bilancio di previsione 1992.
   2.  Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi
di bilancio.
   La presente legge e' pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 26 marzo 1992
 
                                CHITI
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  19
febbraio  1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini
ai sensi del 1› comma dell'art. 127 della Costituzione.
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  (Omissis).