Art. 20. Norme finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della presente legge e previsti in L. 5.000.000 annui si fa fronte per l'esercizio 1992 con lo stanziamento iscritto nel capitolo 17100 del bilancio di previsione 1992. 2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 26 marzo 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 19 febbraio 1992 e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini ai sensi del 1 comma dell'art. 127 della Costituzione. ------- (Omissis).