Art. 3.
            Tipologia e classificazione degli ambulatori
                 di medicina e/o chirurgia estetica
 
   1. Le prestazioni eseguite negli ambulatori di cui alla precedente
legge rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono
di pertinenza delle seguenti branche specialistiche:
     a) endocrinologia;
     b) scienze dell'alimentazione e dietologica;
     c) fisiokinesiterapia;
     d) dermatologia;
     e) angiologia;
     f) chirurgia plastica;
     g) chirurgia maxillo facciale.
   2.  La  Giunta  regionale, sentita la commissione regionale di cui
all'art. 7, puo' individuare altre branche specialistiche che abbiano
pertinenza con le attivita' di medicina estetica.
   3. Gli ambulatori di medicina e/o chirurgia  estetica,  a  seconda
dell'attivita' svolta, si distinguono in:
    ambulatori ad indirizzo medico;
    ambulatori ad indirizzo chirurgico;
    ambulatori ad indirizzo medico e chirurgico.
   4.  A  loro  volta  gli  ambulatori  di cui al comma precedente si
considerano:
    monodirezionali, qualora i  trattamenti  siano  finalizzati  alla
correzione di un determinato tipo di inestetismi;
    pluridirezionali,   qualora   i   trattamenti   praticati   siano
finalizzati alla correzione di piu' tipi di inestetismi.
   5. Gli ambulatori che svolgono attivita' chirurgica, sulla base di
quanto previsto dell'allegato A si distinguono in due livelli.
   6. Negli ambulatori di primo livello non possono  essere  eseguiti
atti  chirurgici  che prevedono durante la loro esecuzione perdita di
coscienza o di motilita' di  segmenti  scheletrici.  Pertanto  devono
essere  somministrate  dosi  di  anestetico locale tali da consentire
all'utente di deambulare al termine dell'atto  chirurgico.  E'  fatto
espresso divieto all'uso dell'anestesia generale o alla sedazione per
via endovenosa.
   7.   Negli   ambulatori   di   secondo  livello  sono  consentiti,
limitatamente  alle  ore  antimeridiane,  interventi  chirurgici   in
sedazione  venosa  o  in  anestesia generale oppure che comportino la
perdita di motilita' di segmenti degli arti, di durata  prevista  non
superiore  a  60 minuti primi, tali da consentire ai pazienti operati
il recupero della  propria  autonomia  e  di  lasciare  l'ambulatorio
nell'arco della stessa giornata e non oltre le ore 19.
   8.  Gli  ambulatori  di medicina o chirurgia ad indirizzo estetico
devono, a  seconda  della  tipologia  e  classificazione,  essere  in
possesso  dei requisiti minimi previsti dall'allegato A alla presente
legge.