Art. 4.
                     Oggetto dell'autorizzazione
 
   1.  La  Giunta  regionale, secondo i criteri e con le modalita' di
cui ai  successivi  articoli,  esercita  le  funzioni  amministrative
concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:
     a) l'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica;
     b) la variazione del titolare, persona fisica o giuridica;
     c) la variazione del medico responsabile;
     d) l'ampliamento dei locali;
     e) la riduzione dei locali;
     f) il trasferimento in altra sede;
     g)  la  variazione  della  tipologia  e  classificazione  di cui
all'art. 3;
     h) la denominazione di cui all'art. 5;
     i) la pubblicita' di cui all'art. 6;
     l) l'acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature  di  tipo
diverso da quello gia' autorizzato;
     m)  la  temporanea  chiusura o inattivita' dell'ambulatorio, con
l'esclusione dei periodi previsti  per  consentire  al  personale  il
godimento del diritto al congedo ordinario.
   2.  Tutte  le domande di autorizzazione di cui al primo comma e la
relativa documentazione devono essere indirizzate al presidente della
Giunta regionale e presentate al  legale  rappresentante  dell'U.S.L.
per  il  successivo  inoltro  al  Servizio  d'igiene,  Prevenzione ed
Attivita' sanitarie di comunita' ovvero al Servizio Sanita'  pubblica
e  tutela  dell'ambiente dell'U.S.L. competente per territorio per la
realtiva istruttoria ai sensi dell'art. 7 della  legge  regionale  14
aprile 1990, n. 48.
   3.   Le   domande   devono   essere   sottoscritte   dal  titolare
dell'ambulatorio e dal medico  responsabile  e  contenere  tutti  gli
elementi  e documentazioni necessari alla valutazione della richiesta
stessa.
   4.  L'autorizzazione   all'apertura   ed   all'esercizio   di   un
ambulatorio  e'  subordinata  alla  sussistenza  dei requisiti di cui
all'allegato A, e puo' essere rilasciata  previa  acquisizione  della
certificazione  di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
   5. In caso  di  attivita'  non  ascrivibili  in  modo  certo  alle
tipologie  di  cui  all'art.  3 ovvero di metodiche nuove, introdotte
anche in conseguenza dell'uso di moderne tecnologie, l'autorizzazione
deve essere subordinata, previo parere della commissione regionale di
cui al successivo art. 7, al possesso di requisiti ulteriori rispetto
a quelli previsti dal precedente comma.
   6. L'ambulatorio non puo' essere collocato all'interno  ne'  avere
accessi  in  comune  con  esercizi  commerciali,  di  parrucchiera  o
barbiere e di estetica, ne' puo' provvedere alla distribuzione, anche
gratuita, di prodotti di erboristeria o di cosmesi.
   7. L'atto autorizzativo in ogni caso riporta:
    gli estremi anagrafici del titolare dell'ambulatorio  e,  qualora
non  si  tratti  di  persona  fisica,  la denominazione, la sede e le
generalita' del legale rappresentante o la ragione sociale e  i  dati
anagrafici dei rappresentanti legali;
    la denominazione dell'ambulatorio;
    la sede dell'ambulatorio;
    la tipologia e classificazione dello stesso;
    le  generalita'  del  medico  responsabile  ed i titoli da questi
posseduti;
    le strumentazioni ed apparecchiature in dotazione.
   8. Qualsiasi  variazione  degli  elementi  costitutivi  che  hanno
formato  oggetto  di  una  precedente  autorizzazione  e' soggetta ad
ulteriore atto autorizzativo della Giunta regionale.
   9. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve
essere data  immediata  notizia  alla  Giunta  regionale,  gli  eredi
possono  continuare  provvisoriamente l'esercizio dell'ambulatorio in
attesa della  nuova  autorizzazione.  A  tal  fine  l'esercente  deve
presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente
titolare, pena la decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti.
   10. Salvo quanto previsto dalla lettera m) del precedente comma 1,
l'autorizzazione   decade  automaticamente  in  caso  di  chiusura  o
inattivita' del laboratorio per un periodo superiore ai  sei  mesi  o
per mancato assolvimento della tassa annua di concessione regionale.