Art. 4. Oggetto dell'autorizzazione 1. La Giunta regionale, secondo i criteri e con le modalita' di cui ai successivi articoli, esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per: a) l'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica; b) la variazione del titolare, persona fisica o giuridica; c) la variazione del medico responsabile; d) l'ampliamento dei locali; e) la riduzione dei locali; f) il trasferimento in altra sede; g) la variazione della tipologia e classificazione di cui all'art. 3; h) la denominazione di cui all'art. 5; i) la pubblicita' di cui all'art. 6; l) l'acquisizione di strumentazioni ed apparecchiature di tipo diverso da quello gia' autorizzato; m) la temporanea chiusura o inattivita' dell'ambulatorio, con l'esclusione dei periodi previsti per consentire al personale il godimento del diritto al congedo ordinario. 2. Tutte le domande di autorizzazione di cui al primo comma e la relativa documentazione devono essere indirizzate al presidente della Giunta regionale e presentate al legale rappresentante dell'U.S.L. per il successivo inoltro al Servizio d'igiene, Prevenzione ed Attivita' sanitarie di comunita' ovvero al Servizio Sanita' pubblica e tutela dell'ambiente dell'U.S.L. competente per territorio per la realtiva istruttoria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile 1990, n. 48. 3. Le domande devono essere sottoscritte dal titolare dell'ambulatorio e dal medico responsabile e contenere tutti gli elementi e documentazioni necessari alla valutazione della richiesta stessa. 4. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un ambulatorio e' subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'allegato A, e puo' essere rilasciata previa acquisizione della certificazione di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. In caso di attivita' non ascrivibili in modo certo alle tipologie di cui all'art. 3 ovvero di metodiche nuove, introdotte anche in conseguenza dell'uso di moderne tecnologie, l'autorizzazione deve essere subordinata, previo parere della commissione regionale di cui al successivo art. 7, al possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dal precedente comma. 6. L'ambulatorio non puo' essere collocato all'interno ne' avere accessi in comune con esercizi commerciali, di parrucchiera o barbiere e di estetica, ne' puo' provvedere alla distribuzione, anche gratuita, di prodotti di erboristeria o di cosmesi. 7. L'atto autorizzativo in ogni caso riporta: gli estremi anagrafici del titolare dell'ambulatorio e, qualora non si tratti di persona fisica, la denominazione, la sede e le generalita' del legale rappresentante o la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali; la denominazione dell'ambulatorio; la sede dell'ambulatorio; la tipologia e classificazione dello stesso; le generalita' del medico responsabile ed i titoli da questi posseduti; le strumentazioni ed apparecchiature in dotazione. 8. Qualsiasi variazione degli elementi costitutivi che hanno formato oggetto di una precedente autorizzazione e' soggetta ad ulteriore atto autorizzativo della Giunta regionale. 9. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia alla Giunta regionale, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio dell'ambulatorio in attesa della nuova autorizzazione. A tal fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare, pena la decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti. 10. Salvo quanto previsto dalla lettera m) del precedente comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente in caso di chiusura o inattivita' del laboratorio per un periodo superiore ai sei mesi o per mancato assolvimento della tassa annua di concessione regionale.