Art. 5. Denominazione 1. La denominazione dell'ambulatorio deve essere tale da mostrare chiaramente la connotazione sanitaria dell'attivita'. Non deve ingenerare confusione con le strutture pubbliche e deve essere contenuta nei limiti della societa' socio-scientifica e della dignita' professionale. 2. Denominazioni diverse da "ambulatorio di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico dr./d.ri", seguite dalla relativa tipologia, sono ammesse solo a condizione che abbiano ottenuto la preventiva approvazione della Federazione regionale Toscana degli ordini dei medici e degli odontoiatri. 3. Non possono essere utilizzate formulazioni che determino nel pubblico aspettative sui risultati. 4. La denominazione dell'ambulatorio non puo' essere affiancata da altre denominazioni, ancorche' riferite alla societa' titolare dell'autorizzazione, se le stesse rechino formulazioni non consentite ai sensi dei comma precedenti. 5. Non possono essere utilizzate carte intestate, targhe, timbri e qualsiasi altro materiale che riporti denominazioni diverse da quelle autorizzate ai sensi del comma 1 lettera g) del precedente art. 4. 6. E' fatto divieto per gli esercenti attivita' diverse da quelle sanitarie di utilizzare denominazioni che inducano il pubblico a presupporre lo svolgimento di attivita' sanitarie regolamentate dalla presente legge. 7. Non possono essere utilizzate per lo studio professionale del medico, non soggetto ad autorizzazione ai sensi del precedente terzo comma dell'art. 2, denominazioni che facciano presupporre la presenza di una struttura sanitaria regolamentata dalla presente legge. La violazione della presente disposizione viene segnalata al competente Ordine dei medici per i provvedimenti di competenza.