Art. 5.
                            Denominazione
 
   1.  La denominazione dell'ambulatorio deve essere tale da mostrare
chiaramente  la  connotazione  sanitaria  dell'attivita'.  Non   deve
ingenerare  confusione  con  le  strutture  pubbliche  e  deve essere
contenuta  nei  limiti  della  societa'  socio-scientifica  e   della
dignita' professionale.
   2. Denominazioni diverse da "ambulatorio di medicina e/o chirurgia
ad  indirizzo  estetico  dr./d.ri", seguite dalla relativa tipologia,
sono ammesse solo a condizione che  abbiano  ottenuto  la  preventiva
approvazione  della  Federazione  regionale  Toscana degli ordini dei
medici e degli odontoiatri.
   3. Non possono essere utilizzate formulazioni  che  determino  nel
pubblico aspettative sui risultati.
   4. La denominazione dell'ambulatorio non puo' essere affiancata da
altre   denominazioni,  ancorche'  riferite  alla  societa'  titolare
dell'autorizzazione, se le stesse rechino formulazioni non consentite
ai sensi dei comma precedenti.
   5. Non possono essere utilizzate carte intestate, targhe, timbri e
qualsiasi altro materiale che riporti denominazioni diverse da quelle
autorizzate ai sensi del comma 1› lettera g) del precedente art. 4.
   6. E' fatto divieto per gli esercenti attivita' diverse da  quelle
sanitarie  di  utilizzare  denominazioni  che  inducano il pubblico a
presupporre lo svolgimento di attivita' sanitarie regolamentate dalla
presente legge.
   7. Non possono essere utilizzate per lo studio  professionale  del
medico,  non soggetto ad autorizzazione ai sensi del precedente terzo
comma dell'art. 2, denominazioni che facciano presupporre la presenza
di una struttura sanitaria regolamentata  dalla  presente  legge.  La
violazione  della presente disposizione viene segnalata al competente
Ordine dei medici per i provvedimenti di competenza.