Art. 6.
                        P u b b l i c i t a'
 
   1.  La  pubblicita'  concernente  gli  ambulatori  di medicina e/o
chirurgia  estetica  deve  essere  contenuta  entro  i  limiti  della
dignita' professionale e della serieta' tecnico-scientifica.
   2.   A   tal   fine   sono   consentite  solo  le  seguenti  forme
pubblicitarie:
     a) targhe apposte a fianco della porta di ingresso dell'edificio
in cui si svolge l'attivita';
     b) pubblicazione in annuari, elenchi telefonici, pagine gialle e
guide cittadine;
     c) pubblicazione in giornali quotidiani e periodici;
     d) pubblicazione in giornali, periodici e depliants illustrativi
destinati esclusivamente ai medici.
   3. Per le forme pubblicitarie di cui alle lettere a), b) e c), del
precedente comma 2› gli annunci devono essere  limitati  ai  seguenti
elementi:
    denominazione e tipologia dell'ambulatorio;
    sede e recapito telefonico;
    orario di apertura al pubblico;
    nominativi  e  titoli  di  specializzazione  o  professionali del
medico responsabile e dei medici operanti nell'ambulatorio.
   4. Per la forma pubblicitaria di cui alla lettera d) e' consentito
indicare, anche tramite disegni ed illustrazioni,  la  strumentazione
impiegata e le specifiche prestazioni erogate.
  5.  La  targa o la pubblicazione negli elenchi telefonici di cui al
primo comma, lettere a) e  b),  qualora  rechino  solo  l'indicazione
della  denominazione  della  struttura,  non  costituiscono  forma di
pubblicita' e quindi non necessitano di autorizzazione.
   6. Costituisce  forma  di  pubblicita'  non  consentita  qualsiasi
articolo  giornalistico  o  intervista  radiotelevisiva  che abbia le
caratteristiche di informazione commerciale.
   7. E' fatto divieto per gli esercenti attivita' diverse da  quelle
sanitarie  effettuare forme di pubblicita' che inducano il pubblico e
presupporre  lo   svolgimento   nella   struttura   di   un'attivita'
regolamentata dalla presente legge.
   8.  E'  fatto  altresi' divieto al medico che esercita l'attivita'
nel proprio studio professionale non soggetto  ad  autorizzazione  ai
sensi  del  terzo  comma  del  precente  art.  2, effettuare forme di
pubblicita' che inducano il pubblico a presupporre la presenza di una
struttura sanitaria regolamentata dalla presente legge, la violazione
della presente disposizione viene segnalata al competente Ordine  dei
medici per i provvedimenti di competenza.
   9.  L'ambulatorio  che  intende  effettuare  la  pubblicita'  deve
allegare alla domanda il testo dei comunicati e gli eventuali disegni
o fotografie  o  depliants  che  intenda  divulgare  e  quanto  altro
necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la
sua serieta'.
   10.  La Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione
prevvio parere favorevole della Federazione  regionale  degli  Ordini
dei medici.
   11.  L'autorizzazione  di cui al comma precedente riguarda ciascun
messaggio pubblicitario.