Art. 6. P u b b l i c i t a' 1. La pubblicita' concernente gli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica deve essere contenuta entro i limiti della dignita' professionale e della serieta' tecnico-scientifica. 2. A tal fine sono consentite solo le seguenti forme pubblicitarie: a) targhe apposte a fianco della porta di ingresso dell'edificio in cui si svolge l'attivita'; b) pubblicazione in annuari, elenchi telefonici, pagine gialle e guide cittadine; c) pubblicazione in giornali quotidiani e periodici; d) pubblicazione in giornali, periodici e depliants illustrativi destinati esclusivamente ai medici. 3. Per le forme pubblicitarie di cui alle lettere a), b) e c), del precedente comma 2 gli annunci devono essere limitati ai seguenti elementi: denominazione e tipologia dell'ambulatorio; sede e recapito telefonico; orario di apertura al pubblico; nominativi e titoli di specializzazione o professionali del medico responsabile e dei medici operanti nell'ambulatorio. 4. Per la forma pubblicitaria di cui alla lettera d) e' consentito indicare, anche tramite disegni ed illustrazioni, la strumentazione impiegata e le specifiche prestazioni erogate. 5. La targa o la pubblicazione negli elenchi telefonici di cui al primo comma, lettere a) e b), qualora rechino solo l'indicazione della denominazione della struttura, non costituiscono forma di pubblicita' e quindi non necessitano di autorizzazione. 6. Costituisce forma di pubblicita' non consentita qualsiasi articolo giornalistico o intervista radiotelevisiva che abbia le caratteristiche di informazione commerciale. 7. E' fatto divieto per gli esercenti attivita' diverse da quelle sanitarie effettuare forme di pubblicita' che inducano il pubblico e presupporre lo svolgimento nella struttura di un'attivita' regolamentata dalla presente legge. 8. E' fatto altresi' divieto al medico che esercita l'attivita' nel proprio studio professionale non soggetto ad autorizzazione ai sensi del terzo comma del precente art. 2, effettuare forme di pubblicita' che inducano il pubblico a presupporre la presenza di una struttura sanitaria regolamentata dalla presente legge, la violazione della presente disposizione viene segnalata al competente Ordine dei medici per i provvedimenti di competenza. 9. L'ambulatorio che intende effettuare la pubblicita' deve allegare alla domanda il testo dei comunicati e gli eventuali disegni o fotografie o depliants che intenda divulgare e quanto altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serieta'. 10. La Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione prevvio parere favorevole della Federazione regionale degli Ordini dei medici. 11. L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda ciascun messaggio pubblicitario.