Art. 7. Commissione consultiva regionale 1. E' costituita presso la Giunta regionale una commissione consultiva cui sono affidati i seguenti compiti: esprimere il parere in tutti i casi in cui sia necessario accertare, ai sensi del precedente art. 3, che le metodiche e le tecniche seguite nell'ambulatorio rientrino nella medicina tradizionale ufficiale ovvero siano state avallate da sperimentazioni effettuate in ambiente universitario o ospedaliero ed i cui risultati siano riscontrabili in bibliografia medica qualificata; esprimere il parere in tutti i casi in cui l'attivita' dell'ambulatorio non sia ascrivibile in modo certo alle tipologie previste dall'art. 3 ovvero preveda l'uso di metodiche nuove, introdotte anche a seguito di moderne tecnologie; esprimere tutti i pareri richiesti dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge. 2. La commissione e' composta: a) da un dipendente del ruolo unico regionale con qualifica dirigenziale, che ne assume la presidenza; b) tre esperti nella materia disciplinata dalla presente legge, dipendenti universitari o delle UU.SS.LL. Toscane, designati dalla Giunta stessa; c) quattro esperti nelle materie di cui alla presente legge, designati dalla Federazione regionale Toscana degli Ordini dei medici e degli odontoiatri; d) un dipendente appartenente al ruolo unico della regione con funzioni di segretario. 3. La Giunta regionale procede alla nomina della commissione consultiva con propria deliberazione. Nelle stesse forme, la Giunta regionale puo' chiamare a far parte della stessa, in via temporanea e per lo studio e lo svolgimento di particolari compiti attribuiti alla commissione ai sensi del primo comma, esperti esterni scelti di norma tra gli iscritti agli albi professionali dei medici e dei chirurghi e degli odontoiatri. 4. La commissione e' validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti di cui al secondo comma e delibera a maggioranza dei presenti.