Art. 7.
                  Commissione consultiva regionale
 
   1.  E'  costituita  presso  la  Giunta  regionale  una commissione
consultiva cui sono affidati i seguenti compiti:
    esprimere il parere  in  tutti  i  casi  in  cui  sia  necessario
accertare,  ai  sensi  del  precedente  art. 3, che le metodiche e le
tecniche   seguite   nell'ambulatorio   rientrino   nella    medicina
tradizionale ufficiale ovvero siano state avallate da sperimentazioni
effettuate in ambiente universitario o ospedaliero ed i cui risultati
siano riscontrabili in bibliografia medica qualificata;
    esprimere   il   parere  in  tutti  i  casi  in  cui  l'attivita'
dell'ambulatorio non sia ascrivibile in  modo  certo  alle  tipologie
previste  dall'art.  3  ovvero  preveda  l'uso  di  metodiche  nuove,
introdotte anche a seguito di moderne tecnologie;
    esprimere tutti i pareri richiesti dalla Giunta  regionale  nelle
materie di cui alla presente legge.
   2. La commissione e' composta:
     a)  da  un  dipendente  del  ruolo unico regionale con qualifica
dirigenziale, che ne assume la presidenza;
     b) tre esperti nella materia disciplinata dalla presente  legge,
dipendenti  universitari  o  delle UU.SS.LL. Toscane, designati dalla
Giunta stessa;
     c) quattro esperti nelle materie di  cui  alla  presente  legge,
designati dalla Federazione regionale Toscana degli Ordini dei medici
e degli odontoiatri;
     d)  un  dipendente appartenente al ruolo unico della regione con
funzioni di segretario.
   3. La Giunta  regionale  procede  alla  nomina  della  commissione
consultiva  con  propria deliberazione. Nelle stesse forme, la Giunta
regionale puo' chiamare a far parte della stessa, in via temporanea e
per lo studio e lo svolgimento di particolari compiti attribuiti alla
commissione ai sensi del primo comma, esperti esterni scelti di norma
tra gli iscritti agli albi professionali dei medici e dei chirurghi e
degli odontoiatri.
   4. La commissione e' validamente riunita  con  la  presenza  della
maggioranza  dei suoi componenti di cui al secondo comma e delibera a
maggioranza dei presenti.