Art. 8. Disciplina relativa al rimborso spese ed indennita' 1. Ai componenti la commissione consultiva regionale di cui al precedente art. 7, e' corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute, che possono essere tenute anche fuori dall'abituale sede, un'indennita' di funzione il cui ammontare e' determinato con deliberazione della Giunta regionale. 2. L'indennita' non puo' essere comunque superiore a quella corrisposta ai componenti del CCRASS di cui all'art. 51 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70. 3. Ai predetti componenti che risiedono in comune diverso da quello ove ha luogo la seduta della commissione e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale. 4. Per i dipendenti delle UU.SS.LL. e della regione che intervengano alle riunioni l'indennita' di missione e il rimborso spese sono corrisposte secondo i rispettivi vigenti ordinamenti. 5. Alla liquidazione dell'indennita' provvede la Giunta regionale.