Art. 8.
         Disciplina relativa al rimborso spese ed indennita'
 
   1. Ai componenti la commissione consultiva  regionale  di  cui  al
precedente  art.  7,  e'  corrisposta  per ogni giornata di effettiva
presenza alle relative sedute, che possono essere tenute anche  fuori
dall'abituale  sede,  un'indennita'  di  funzione il cui ammontare e'
determinato con deliberazione della Giunta regionale.
   2. L'indennita'  non  puo'  essere  comunque  superiore  a  quella
corrisposta  ai  componenti del CCRASS di cui all'art. 51 della legge
regionale 6 dicembre 1984, n. 70.
   3. Ai predetti componenti  che  risiedono  in  comune  diverso  da
quello  ove  ha  luogo  la seduta della commissione e' corrisposto il
rimborso  delle  spese  di  viaggio,   effettivamente   sostenute   e
risultanti  da  apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i
dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.
   4.   Per   i  dipendenti  delle  UU.SS.LL.  e  della  regione  che
intervengano alle riunioni l'indennita' di  missione  e  il  rimborso
spese sono corrisposte secondo i rispettivi vigenti ordinamenti.
   5. Alla liquidazione dell'indennita' provvede la Giunta regionale.