Art. 9.
                        Vigilanza e controllo
 
   1.  La  Giunta regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di
medicina e/o chirurgia estetica avvalendosi,  ai  sensi  dell'art.  7
della  legge  regionale  14  aprile  1990, n. 48, del Servizio Igiene
prevenzione ed attivita' sanitarie di comunita' ovvero  del  Servizio
Sanita'    Pubblica    e   tutela   dell'ambiente   delle   UU.SS.LL.
territorialmente competenti.
   2.  Le  UU.SS.LL.,  oltre  ai  controlli  richiesti  dalla  Giunta
regionale,   effettuano   periodiche  ispezioni  agli  ambulatori  di
medicina estetica.
   3. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale che e' consegnato al
titolare  ed  al   responsabile   dell'ambulatorio.   Il   presidente
dell'U.S.L. provvede inoltre a trasmettere una copia del verbale alla
Giunta regionale.