Art. 9. Vigilanza e controllo 1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica avvalendosi, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 14 aprile 1990, n. 48, del Servizio Igiene prevenzione ed attivita' sanitarie di comunita' ovvero del Servizio Sanita' Pubblica e tutela dell'ambiente delle UU.SS.LL. territorialmente competenti. 2. Le UU.SS.LL., oltre ai controlli richiesti dalla Giunta regionale, effettuano periodiche ispezioni agli ambulatori di medicina estetica. 3. Dell'ispezione e' redatto apposito verbale che e' consegnato al titolare ed al responsabile dell'ambulatorio. Il presidente dell'U.S.L. provvede inoltre a trasmettere una copia del verbale alla Giunta regionale.