Art. 10. Programmazione dell'attivita' 1. Il comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale un programma-quadro della sua attivita' unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia decisionale nell'anno precedente, riguardante: a) le attivita' eventuali da svolgere in relazione al precedente art. 5; b) le attivita' di studio, di ricerca e consulenza.