Art. 10.
                    Programmazione dell'attivita'
 
   1. Il comitato radiotelevisivo presenta annualmente all'ufficio di
presidenza del consiglio  regionale  un  programma-quadro  della  sua
attivita' unitamente al consuntivo delle spese sostenute in autonomia
decisionale nell'anno precedente, riguardante:
    a)  le attivita' eventuali da svolgere in relazione al precedente
art. 5;
     b) le attivita' di studio, di ricerca e consulenza.