Art. 12.
                       Indennita' di funzione
 
   1. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli  altri  componenti  il
comitato  e'  corrisposta  una  indennita'  mensile lorda, per dodici
mensilita'  annuali  pari  rispettivamente  al   30%,   20%   e   15%
dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
   2.  Per  ogni  assenza  dalle  riunioni del comitato ai componenti
viene effettuata una trattenuta pari al 25%  dell'indennita'  mensile
lorda corrisposta ai sensi del precedente primo comma.