Art. 12. Indennita' di funzione 1. Al presidente, ai vicepresidenti ed agli altri componenti il comitato e' corrisposta una indennita' mensile lorda, per dodici mensilita' annuali pari rispettivamente al 30%, 20% e 15% dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali. 2. Per ogni assenza dalle riunioni del comitato ai componenti viene effettuata una trattenuta pari al 25% dell'indennita' mensile lorda corrisposta ai sensi del precedente primo comma.