Art. 13. Norma finanziaria 1. Le spese previste dalla presente legge relative al funzionamento del comitato sono a carico dei fondi stanziati annualmente sui capitoli relativi all'obiettivo 1.1.1 "Consiglio regionale" iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994. 2. Le spese previste dal precedente art. 6 sono a carico degli stanziamenti annualmente autorizzati sul capitolo 1.2.7.1.549 "Spese diverse, onorari e rimborsi per l'attivita' di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazione per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale" iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994.