Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
   1.   Le   spese   previste   dalla   presente  legge  relative  al
funzionamento  del  comitato  sono  a  carico  dei  fondi   stanziati
annualmente  sui  capitoli  relativi  all'obiettivo  1.1.1 "Consiglio
regionale"  iscritti  nel  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994.
   2.  Le  spese  previste  dal precedente art. 6 sono a carico degli
stanziamenti annualmente autorizzati sul capitolo 1.2.7.1.549  "Spese
diverse,  onorari  e rimborsi per l'attivita' di ricerca e per studi,
indagini, consulenze e collaborazione per la soluzione di particolari
problemi di interesse regionale" iscritto nel bilancio di  previsione
per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992/1994.