Art. 2.
                   Composizione, elezione e durata
 
   1.  Il  consiglio  regionale elegge, all'inizio della legislatura,
con voto limitato a due terzi, il comitato regionale  per  i  servizi
radiotelevisivi formato da nove membri.
   Questi  durano  in  carica  quanto  il  consiglio  regionale, sono
rieleggibili e devono essere  scelti  fra  esperti  di  comunicazione
radiotelevisiva.
   2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno
o  piu'  membri  del  comitato,  il  consiglio regionale procede alla
elezione dei sostituti.
   3. Il comitato e'  validamente  operante  quando  sono  in  carica
almeno cinque dei suoi membri.
   4.  Alle  sedute  del  comitato partecipano di diritto l'assessore
alla cultura ed  informazione  ed  il  presidente  della  commissione
consiliare competente.
   5. ll comitato deve riunirsi almeno dieci volte all'anno.