Art. 2. Composizione, elezione e durata 1. Il consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, con voto limitato a due terzi, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi formato da nove membri. Questi durano in carica quanto il consiglio regionale, sono rieleggibili e devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva. 2. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi causa, di uno o piu' membri del comitato, il consiglio regionale procede alla elezione dei sostituti. 3. Il comitato e' validamente operante quando sono in carica almeno cinque dei suoi membri. 4. Alle sedute del comitato partecipano di diritto l'assessore alla cultura ed informazione ed il presidente della commissione consiliare competente. 5. ll comitato deve riunirsi almeno dieci volte all'anno.