Art. 3. Elezione del presidente e dei vicepresidenti 1. Il comitato elegge nel suo seno a maggioranza assoluta dei componenti il presidente. Per l'elezione dei due vicepresidenti ciascun membro del comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto piu' voti. 2. Il comitato, per la sua organizzazione, si dota di un regolamento interno.