Art. 3.
            Elezione del presidente e dei vicepresidenti
 
   1.  Il  comitato  elegge  nel  suo seno a maggioranza assoluta dei
componenti il  presidente.  Per  l'elezione  dei  due  vicepresidenti
ciascun  membro  del  comitato vota un solo nome, risultando eletti i
due candidati che hanno ottenuto piu' voti.
   2.  Il  comitato,  per  la  sua  organizzazione,  si  dota  di  un
regolamento interno.