Art. 4. I n c o m p a t i b i l i t a' 1. I componenti del comitato radiotelevisivo non possono, pena la decadenza, rivestire la carica di consigliere regionale, nonche' incarichi per conto della societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicita'. Analogo divieto opera rispetto alle societa' direttamente o indirettamente controllate e/o a quelle collegate. 2. Per tutta la durata del mandato i membri del comitato non possono esercitare, pena la decadenza, alcun tipo di attivita' professionale per societa' o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato. 3. I componenti del comitato sono tenuti inoltre a dare immediata comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di tutti gli incarichi loro conferiti dai soggetti di cui al precedente primo comma.