Art. 4.
                   I n c o m p a t i b i l i t a'
 
   1.  I componenti del comitato radiotelevisivo non possono, pena la
decadenza, rivestire la  carica  di  consigliere  regionale,  nonche'
incarichi  per  conto  della  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo o di imprese  radiotelevisive  private,  ivi
comprese  quelle  di  produzione  e  distribuzione  di programmi o di
produzione o gestione di pubblicita'. Analogo divieto opera  rispetto
alle  societa' direttamente o indirettamente controllate e/o a quelle
collegate.
   2. Per tutta la durata del  mandato  i  membri  del  comitato  non
possono  esercitare,  pena  la  decadenza,  alcun  tipo  di attivita'
professionale  per  societa'   o   imprese   operanti   nel   settore
radiotelevisivo pubblico o privato.
   3.  I componenti del comitato sono tenuti inoltre a dare immediata
comunicazione all'ufficio di presidenza del  consiglio  regionale  di
tutti  gli incarichi loro conferiti dai soggetti di cui al precedente
primo comma.