Art. 5.
                           F u n z i o n i
 
   1.  Il  comitato  radiotelevisivo  e'  organo  di  consulenza  del
consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva.
   2.  Al  comitato  puo'  essere  richiesto  il parere su ogni altra
questione attinente al servizio radiotelevisivo da parte della giunta
regionale e del consiglio regionale.
   3. Esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi  di-
verse  sullo  schema  di  piano di assegnazione delle radiofrequenze,
trasmesso dal ministero delle poste alla regione, cosi' come previsto
dal quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/90.
   4.  Collabora   all'adeguamento   (o   all'adozione)   del   piano
territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di
diffusione   previsti   dal   piano   di   assegnazione   di  cui  al
diciannovesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/90.
   5.  Esprime  il  parere  sulla  destinazione  di  fondi   per   la
pubblicita'  sulle  emittenti  private  locali, di cui al primo comma
dell'art. 9 della legge n. 223/90.
   6. Esprime il parere su provvedimenti che la regione puo' adottare
per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione  comunitaria
in ambito locale, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge
n. 223/90.
   7.  Il  comitato  radiotelevisivo formula proposte al consiglio di
amministrazione   della   concessionaria   pubblica   in   merito   a
programmazioni  regionali  che possono essere trasmesse sia in ambito
nazionale che regionale; in particolare tali  proposte  riguarderanno
la  normale programmazione radiofonica e quella televisiva regionale,
attuando  rapporti  con  la  sede  regionale   della   concessionaria
pubblica;  il  comitato  regola  l'accesso  radiofonico  e televisivo
regionale nell'ambito delle norme della commissione parlamentare  per
l'indirizzo  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione
alla programmazione  definita  con  la  concessionaria  pubblica;  il
comitato   definisce   i  contenuti  e  coordina  l'attuatione  delle
collaborazioni e convenzioni che  la  regione  stipula  con  la  sede
regionale   della  concessionaria  del  servizio  pubblico  e  con  i
concessionari privati in ambito locale.
   8. Nell'esercizio di tali funzioni, il comitato  si  attiene  agli
indirizzi   formulati   dal   consiglio   regionale,   riferisce  con
periodicita'  adeguata  sullo  stato  delle  attivita'  in  corso  al
presidente  del  consiglio  regionale  ed  al presidente della giunta
regionale; redige nell'ambito  della  relazione  annuale  di  cui  al
successivo   art.  10  un  consuntivo  dell'attivita'  svolta  e  dei
risultati raggiunti.
   9.  Il  comitato,  nell'ambito delle proprie funzioni svolge anche
attivita' di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone
l'esecuzione a soggetti qualificati, pubblici e privati.