Art. 5. F u n z i o n i 1. Il comitato radiotelevisivo e' organo di consulenza del consiglio e della giunta regionale in materia radiotelevisiva. 2. Al comitato puo' essere richiesto il parere su ogni altra questione attinente al servizio radiotelevisivo da parte della giunta regionale e del consiglio regionale. 3. Esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi di- verse sullo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze, trasmesso dal ministero delle poste alla regione, cosi' come previsto dal quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/90. 4. Collabora all'adeguamento (o all'adozione) del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui al diciannovesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/90. 5. Esprime il parere sulla destinazione di fondi per la pubblicita' sulle emittenti private locali, di cui al primo comma dell'art. 9 della legge n. 223/90. 6. Esprime il parere su provvedimenti che la regione puo' adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge n. 223/90. 7. Il comitato radiotelevisivo formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; in particolare tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e quella televisiva regionale, attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica; il comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale nell'ambito delle norme della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica; il comitato definisce i contenuti e coordina l'attuatione delle collaborazioni e convenzioni che la regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale. 8. Nell'esercizio di tali funzioni, il comitato si attiene agli indirizzi formulati dal consiglio regionale, riferisce con periodicita' adeguata sullo stato delle attivita' in corso al presidente del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale; redige nell'ambito della relazione annuale di cui al successivo art. 10 un consuntivo dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. 9. Il comitato, nell'ambito delle proprie funzioni svolge anche attivita' di indagine, di studio, di ricerca e consulenza affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati, pubblici e privati.