Art. 7.
                           Partecipazione
 
   1. Il comitato radiotelevisivo in collaborazione con il competente
servizio della giunta regionale, attua idonee forme di partecipazione
con   gli   enti  locali,  con  le  organizzazioni  sociali,  con  le
associazioni delle emittenti private operanti nella regione,  con  le
associazioni  degli  utenti  e  con  tutti  quei  soggetti  che  sono
interessati alla comunicazione radiotelevisiva,  attraverso  incontri
periodici  e  consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la
presente  legge  gli  demanda  nonche'  attraverso  l'istituzione  di
conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.