Art. 7. Partecipazione 1. Il comitato radiotelevisivo in collaborazione con il competente servizio della giunta regionale, attua idonee forme di partecipazione con gli enti locali, con le organizzazioni sociali, con le associazioni delle emittenti private operanti nella regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda nonche' attraverso l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.