Art. 8.
                      Rapporti con altri organi
 
   1.  Il  comitato  radiotelevisivo,  in  relazione  al quinto comma
dell'art. 7 della legge n. 223/90 esercita le attivita'  che  possono
essergli  richieste  dal  ministero  delle poste e dal garante per la
radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro
funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema  radiotelevisivo
pubblico e privato.
   2.  In  relazione  a  dette funzioni il comitato tiene un registro
delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le
rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e
reti radiofoniche e televisive pubbliche e private.
   3. In relazione a dette eventuali attivita'  il  comitato  formula
proposte  operative  nell'ambito delle previsioni del successivo art.
10.
   4. Intrattiene inoltre rapporti con il consiglio consultivo  degli
utenti  di cui all'art. 28 della legge n. 223/90 e con la commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna,  di
cui  alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art.
11 della stessa legge n. 223/90.