Art. 8. Rapporti con altri organi 1. Il comitato radiotelevisivo, in relazione al quinto comma dell'art. 7 della legge n. 223/90 esercita le attivita' che possono essergli richieste dal ministero delle poste e dal garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato. 2. In relazione a dette funzioni il comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche e private. 3. In relazione a dette eventuali attivita' il comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni del successivo art. 10. 4. Intrattiene inoltre rapporti con il consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge n. 223/90 e con la commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della stessa legge n. 223/90.