Art. 9.
                      F u n z i o n a m e n t o
 
   1.  Al funzionamento del comitato provvede la regione con apposito
finanziamento  annuale  da  inserire  nel  bilancio   del   consiglio
regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 10 e
con la dotazione di mezzi e strutture adeguati.
   2. Il comitato e' assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio
la  cui  dotazione  deve  essere  prevista  nel  ruolo  organico  del
consiglio regionale e definita, su proposta del comitato stesso,  con
provvedimento   dell'ufficio  di  presidenza  ai  sensi  della  legge
regionale n. 5/80 e successive modificazioni.
   3. Gli adempimenti relativi all'esercizio delle  competenze  della
giunta  regionale in materia radiotelevisiva sono curati dal servizio
informazione, promozione educativa e culturale del settore cultura ed
informazione.