Art. 9. F u n z i o n a m e n t o 1. Al funzionamento del comitato provvede la regione con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio del consiglio regionale in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 10 e con la dotazione di mezzi e strutture adeguati. 2. Il comitato e' assistito nelle sue funzioni da apposito ufficio la cui dotazione deve essere prevista nel ruolo organico del consiglio regionale e definita, su proposta del comitato stesso, con provvedimento dell'ufficio di presidenza ai sensi della legge regionale n. 5/80 e successive modificazioni. 3. Gli adempimenti relativi all'esercizio delle competenze della giunta regionale in materia radiotelevisiva sono curati dal servizio informazione, promozione educativa e culturale del settore cultura ed informazione.