Art. 2.
 
   1. Il segretario generale dell'Autorita' di bacino del Reno di cui
all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art.  1,  presta  la
propria  attivita'  a  tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari
appartenenti  alla  pubblica  Amministrazione,   e'   collocato,   in
conformita'  all'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 253,
in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa  senza  assegni  ai
sensi  delle  disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso
l'ente di appartenenza. Ai  professori  universitari  si  applica  il
disposto di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 253 del 1990.
   2.  Il  rapporto  di  lavoro del Segretario generale decorre dalla
data del provvedimento di nomina ed ha  la  durata  di  cinque  anni,
salvo  rinnovo,  risolvendosi di diritto alla scsdenza del quale puo'
essere risolto solo per giusta causa. Tale rapporto  e'  disciplinato
da  un  contratto  di diritto privato che fissa anche il compenso per
l'attivita' svolta.
   3. Il trattamento economico complessivo e' stabilito, su  proposta
del  Comitato  istituzionale,  della Giunta regionale d'intesa con la
Regione Toscana, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per
la determinazione dei compensi dei Segretari generale delle Autorita'
di bacino di rilievo nazionale come previsto dal comma 2 dell'art. 13
della Legge n. 253 del 1990.
   4. Il Segretario generale puo' affidare, in  caso  di  assenza  od
impedimento,  le  funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato
tecnico.
   5. L'atto di nomina del  Segretario  generale  e'  trasmesso  alla
Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.