Art. 2. 1. Il segretario generale dell'Autorita' di bacino del Reno di cui all'art. 8 dell'intesa interregionale citata all'art. 1, presta la propria attivita' a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, e' collocato, in conformita' all'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 253, in posizione di fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'art. 13, comma 1, della Legge n. 253 del 1990. 2. Il rapporto di lavoro del Segretario generale decorre dalla data del provvedimento di nomina ed ha la durata di cinque anni, salvo rinnovo, risolvendosi di diritto alla scsdenza del quale puo' essere risolto solo per giusta causa. Tale rapporto e' disciplinato da un contratto di diritto privato che fissa anche il compenso per l'attivita' svolta. 3. Il trattamento economico complessivo e' stabilito, su proposta del Comitato istituzionale, della Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana, secondo parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione dei compensi dei Segretari generale delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale come previsto dal comma 2 dell'art. 13 della Legge n. 253 del 1990. 4. Il Segretario generale puo' affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato tecnico. 5. L'atto di nomina del Segretario generale e' trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.