Art. 3. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'intesa interregionale, l'Autorita' di bacino si avvale, stipulando apposite convezioni, delle strutture organizzative della Regione e di consulenti nonche' della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazione tecnico- professionali operanti nel settore. 2. Fermo il disposto di cui all'art. 11 della intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorita' di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa, il programma dell'attivita' inerente alle proprie funzioni da svolgersi nell'esercizio succesivo. 3. La Giunta regionale, con proprio atto, approva tale programma delle attivita'; l'approvazione da parte dela Giunta del programma di cui sopra costituisce autorizzazione per l'Autorita' di bacino ad assumere le obbligazioni relative. 4. I pagamenti sono disposti dal Segretario generale che agisce in qualita' di funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale n. 50 del 9 dicembre 1978 e succesive modificazioni.