Art. 3.
 
   1.   Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui  all'intesa
interregionale, l'Autorita' di bacino si avvale, stipulando  apposite
convezioni,   delle   strutture  organizzative  della  Regione  e  di
consulenti  nonche'  della  collaborazione   tecnico-scientifica   di
istituzioni  universitarie  e di ricerca e di organizzazione tecnico-
professionali operanti nel settore.
   2.  Fermo  il  disposto  di   cui   all'art.   11   della   intesa
interregionale  relativamente alla formazione dei programmi triennali
di intervento, l'Autorita' di bacino, entro il  mese  di  ottobre  di
ogni  anno,  predispone,  disaggregato  per singole voci di spesa, il
programma dell'attivita' inerente alle proprie funzioni da  svolgersi
nell'esercizio succesivo.
   3.  La  Giunta regionale, con proprio atto, approva tale programma
delle attivita'; l'approvazione da parte dela Giunta del programma di
cui sopra costituisce autorizzazione per  l'Autorita'  di  bacino  ad
assumere le obbligazioni relative.
   4. I pagamenti sono disposti dal Segretario generale che agisce in
qualita'  di  funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale
n. 50 del 9 dicembre 1978 e succesive modificazioni.