Art. 4. 1. Ai componenti del Comitato tecnico dalla data della nomina competono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura che verra' stabilita, su proposta del Comitato istituzionale, dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana. Ai componenti che siano in rapporto di servizio con le amministrazioni facenti parte del Comitato istituzionale la corresponsione dei medesimi ha luogo unicamente nel caso in cui la partecipazione alle sedute avvenga al di fuori dell'orario di lavoro. 2. Ai componenti designati dalla Regione ed agli esperti spettano altresi', al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle Amministrazioni statali dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali. 3. Agli esperti di cui all'art. 6, comma 2, dell'intesa interregionale, puo' essere corrisposto, dalla data della nomina, in ragione del particolare apporto specialistico richiesto e dello svolgimento di specifici compiti preparatori ed istruttori, un compenso aggiuntivo da stabilirsi secondo le modalita' di cui al comma 1. 4. L'atto di nomina dei componenti del Comitato tecnico e' trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con apposita deliberazione.