Art. 4.
 
   1. Ai componenti del Comitato  tecnico  dalla  data  della  nomina
competono gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella
misura  che verra' stabilita, su proposta del Comitato istituzionale,
dalla Giunta regionale d'intesa con la Regione Toscana. Ai componenti
che siano in rapporto di  servizio  con  le  amministrazioni  facenti
parte  del  Comitato  istituzionale la corresponsione dei medesimi ha
luogo unicamente nel  caso  in  cui  la  partecipazione  alle  sedute
avvenga al di fuori dell'orario di lavoro.
   2.  Ai componenti designati dalla Regione ed agli esperti spettano
altresi', al pari di quanto  stabilito  per  i  rappresentanti  delle
Amministrazioni  statali  dall'art.  14 della Legge 7 agosto 1990, n.
253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio
secondo le disposizioni previste per i dipendenti regionali.
   3.   Agli   esperti  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  dell'intesa
interregionale, puo' essere corrisposto, dalla data della nomina,  in
ragione  del  particolare  apporto  specialistico  richiesto  e dello
svolgimento  di  specifici  compiti  preparatori  ed  istruttori,  un
compenso  aggiuntivo  da  stabilirsi  secondo  le modalita' di cui al
comma 1.
   4. L'atto  di  nomina  dei  componenti  del  Comitato  tecnico  e'
trasmesso  alla  Giunta  regionale  che  ne  prende atto con apposita
deliberazione.