Art. 6.
 
   1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art. 12, comma 5, d'intesa, la
Regione Emilia-Romagna provvede ad assicurare la dotazione dei locali
dei  mezzi,  delle  attrezzature  e  dei   materiali   necessari   al
funzionamento dell'Autorta' di bacino.