Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte: a) per quanto riguarda il compenso al Segretario generale dell'Autorita' di bacino di cui all'art. 2, mediante utilizzazione dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa 4080 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali" del Bilancio di previsione per l'eserczio 1992 e succesivi; b) per quanto riguarda le spese relative alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifico di cui al comma 1 dell'art. 3, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575 "Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione di bacino (DPCM 23 marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183)" del Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e succesivi; c) per quanto concerne le spese per l'espletamento dell'attivita' dell'Autorita' di bacino, compresi i compensi e le indennita' ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.