Art. 7.
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione Emilia-Romagna fa fronte:
     a) per  quanto  riguarda  il  compenso  al  Segretario  generale
dell'Autorita'  di  bacino  di cui all'art. 2, mediante utilizzazione
dei  fondi  stanziati  sul  Capitolo   di   spesa   4080   "Stipendi,
retribuzioni  e  altri  assegni fissi al personale compresi gli oneri
previdenziali,  assicurativi  ed  assistenziali"  del   Bilancio   di
previsione per l'eserczio 1992 e succesivi;
     b)  per  quanto  riguarda  le  spese  relative alle consulenze e
collaborazioni tecnico-scientifico di cui al  comma  1  dell'art.  3,
mediante utilizzazione dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 39575
"Spese per indagini, studi, monitoraggio relativi alla pianificazione
di  bacino  (DPCM  23  marzo 1990; Legge 18 maggio 1989, n. 183)" del
Bilancio di previsione per l'esercizio 1992 e succesivi;
     c)   per   quanto   concerne   le   spese   per   l'espletamento
dell'attivita'  dell'Autorita'  di  bacino,  compresi i compensi e le
indennita' ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un
apposito capitolo nella parte spesa del bilancio annuale.