Art. 10. 1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, puo' partecipare, purche' in possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi di cui all'articolo 2, secondo la seguente equiparazione: Livelli funzionali - Retributivi Qualifica funzionale I livello commesso II livello agente tecnico III livello coadiutore IV livello segretario V livello consigliere 2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.