Art. 10.
 
   1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di  cui  alla
legge  regionale  11 aprile 1979, n. 15, puo' partecipare, purche' in
possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi di cui all'articolo  2,
secondo la seguente equiparazione:
 
Livelli funzionali - Retributivi                 Qualifica funzionale
 I  livello                                            commesso
II  livello                                            agente tecnico
III livello                                            coadiutore
IV  livello                                            segretario
V   livello                                            consigliere
   2.  Nel  caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il
personale di cui  al  comma  1  cessa  di  far  parte  del  ruolo  ad
esaurimento.