Art. 11. 1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo il rispetto della disposizione normativa sul collocamento obbligatorio, di quelle rela- tive alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego, della riserva di cui all'articolo 34, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, nonche' del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, provvede all'assunzione di personale: per la copertura di posti in qualifiche funzionali e profili professionali per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove previsto, di una specifica professionalita' mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento.