Art. 11.
 
   1.  L'Amministrazione  regionale,  fatto  salvo  il rispetto della
disposizione normativa sul collocamento obbligatorio, di quelle rela-
tive alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego,  della
riserva di cui all'articolo 34, primo comma, della legge regionale n.
53/1981,  nonche'  del  disposto  di  cui  all'articolo  2,  comma 2,
provvede all'assunzione di personale: per la copertura  di  posti  in
qualifiche  funzionali e profili professionali per l'accesso ai quali
e' richiesto il possesso di un  titolo  di  studio  non  superiore  a
quello  della  scuola  dell'obbligo e, ove previsto, di una specifica
professionalita' mediante selezioni tra gli iscritti nelle  liste  di
collocamento.