Art. 12. 1. Le modalita' di assunzione di cui all'articolo 11 sono attuate con riferimento alle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali: a) qualifica funzionale di commesso - profilo professionale di commesso-custode; b) qualifica funzionale di agente tecnico - profili professionali di: agente zootecnico-forestale-ittico, agente qualificato e autista; c) qualifica funzionale di coadiutore-guardia profili professionali di: coadiutore amministrativo, dattilografo e coadiutore tecnico.