Art. 12.
 
   1.  Le modalita' di assunzione di cui all'articolo 11 sono attuate
con  riferimento  alle  seguenti  qualifiche  funzionali  e   profili
professionali:
     a)  qualifica  funzionale di commesso - profilo professionale di
commesso-custode;
     b)   qualifica   funzionale   di   agente   tecnico   -  profili
professionali   di:   agente   zootecnico-forestale-ittico,    agente
qualificato e autista;
     c)    qualifica   funzionale   di   coadiutore-guardia   profili
professionali   di:   coadiutore   amministrativo,   dattilografo   e
coadiutore tecnico.