Art. 13.
 
   1.   Con   decreto   del   Presidente  della  Giunta  regionale  o
dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale su conforme
deliberazione  della  Giunta  regionale,  sentito  il  Consiglio   di
amministrazione   del   personale   e   previo   confronto   con   le
rappresentanze  sindacali,  si  stabilisce  il   numero   dei   posti
disponibili  in  ciascuna qualifica funzionale e nei relativi profili
professionali, i requisiti richiesti nonche' i criteri e le modalita'
di effettuazione delle selezioni di cui all'articolo 11; in  sede  di
prima  applicazione,  per  l'anno 1992, e' assunto, nell'ambito delle
selezioni  effettuate  per  la  totalita'  dei   posti   disponibili,
personale in misura non superiore al dieci per cento degli stessi.
   2.  La  richiesta  di  avviamento a selezione e' inoltrata ad ogni
sezione circoscrizionale per l'impiego  avente  sede  nel  territorio
regionale   e  all'Ufficio  regionale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione al fine di avviare i lavoratori  secondo  l'ordine  della
graduatoria unica integrata.
   3.   In   sede   di   prima   applicazione   ed  in  attesa  della
determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei contingenti di
personale  suddivisi  per  profili  professionali  e   strutture   di
appartenenza l'individuazione dei posti disponibili di cui al comma 1
avviene sulla base dei contingenti numerici vigenti.