Art. 13. 1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale e previo confronto con le rappresentanze sindacali, si stabilisce il numero dei posti disponibili in ciascuna qualifica funzionale e nei relativi profili professionali, i requisiti richiesti nonche' i criteri e le modalita' di effettuazione delle selezioni di cui all'articolo 11; in sede di prima applicazione, per l'anno 1992, e' assunto, nell'ambito delle selezioni effettuate per la totalita' dei posti disponibili, personale in misura non superiore al dieci per cento degli stessi. 2. La richiesta di avviamento a selezione e' inoltrata ad ogni sezione circoscrizionale per l'impiego avente sede nel territorio regionale e all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione al fine di avviare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria unica integrata. 3. In sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dei contingenti di personale suddivisi per profili professionali e strutture di appartenenza l'individuazione dei posti disponibili di cui al comma 1 avviene sulla base dei contingenti numerici vigenti.