Art. 14. 1. Le selezioni sono effettuate da Commissioni nominate ai sensi dell'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989, e consistono in una o piu' prove attitudinali a carattere teorico o pratico o teorico-pratico da effettuare anche mediante domande a risposta sintetica o quiz, volte a verificare l'idoneita' del candidato allo svolgimeto delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale da ricoprire. 2. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per mancata risposta alla convocazione, per espletamento della prova di selezione con esito negativo, per mancata accettazione della nomina o per carenza dei requisiti richiesti, si provvede mediante ulteriori avviamenti secondo le modalita' di cui al capo II.