Art. 14.
 
   1.  Le  selezioni sono effettuate da Commissioni nominate ai sensi
dell'articolo 28, quinto comma, della  legge  regionale  n.  53/1981,
come  da  ultimo  modificato dall'articolo 2 della legge regionale n.
13/1989, e consistono in una o piu' prove  attitudinali  a  carattere
teorico  o  pratico  o  teorico-pratico  da effettuare anche mediante
domande a risposta sintetica o quiz, volte a  verificare  l'idoneita'
del  candidato allo svolgimeto delle mansioni proprie della qualifica
funzionale e del profilo professionale da ricoprire.
   2. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per  mancata  risposta
alla  convocazione,  per  espletamento  della  prova di selezione con
esito negativo, per mancata accettazione della nomina o  per  carenza
dei  requisiti  richiesti,  si provvede mediante ulteriori avviamenti
secondo le modalita' di cui al capo II.