Art. 16.
 
   1.  In  attuazione  dei  principi  sulla  mobilita'  in materia di
pubblico  impiego,  l'Amministrazione  regionale  provvede,  in   via
prioritaria,   alla  copertura  dei  posti  disponibili  nelle  varie
qualifiche funzionali e  rispettivi  profili  professionali  mediante
l'attivazione,  secondo  le  equiparazioni  di cui alla tabella D, di
procedure di mobilita' con le seguenti Amministrazioni:  Enti  locali
della  regione  e  loro  Consorzi, Camere di commercio della regione,
Unita' sanitarie locali della regione, Enti regionali  e  strumentali
della   regione   con  personale  non  appartenente  al  ruolo  unico
regionale.
   2. Con regolamento di  esecuzione,  da  emanarsi  entro  sei  mesi
dall'entrata  in  vigore  della legge di cui all'articolo 1, comma 2,
previo confronto con le rappresentanze sindacali, si  disciplinano  i
criteri e le modalita' di attuazione del disposto di cui al comma 1.