Art. 16. 1. In attuazione dei principi sulla mobilita' in materia di pubblico impiego, l'Amministrazione regionale provvede, in via prioritaria, alla copertura dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e rispettivi profili professionali mediante l'attivazione, secondo le equiparazioni di cui alla tabella D, di procedure di mobilita' con le seguenti Amministrazioni: Enti locali della regione e loro Consorzi, Camere di commercio della regione, Unita' sanitarie locali della regione, Enti regionali e strumentali della regione con personale non appartenente al ruolo unico regionale. 2. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1, comma 2, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplinano i criteri e le modalita' di attuazione del disposto di cui al comma 1.