Art. 17.
 
   1.  Le  procedure  di  cui all'articolo 16 si applicano a completa
attuazione degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui
alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e di cui all'articolo  2  ed
una  volta iniziate le procedure di cui al Capo II, nonche' definito,
ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  l'organico  regionale  distinto
anche per profili professionali.