Art. 17. 1. Le procedure di cui all'articolo 16 si applicano a completa attuazione degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e di cui all'articolo 2 ed una volta iniziate le procedure di cui al Capo II, nonche' definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali.