Art. 18. 1. L'Amministrazione regionale provvede, con apposito regolamento da emanarsi una volta definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali e strutture di appartenenza, a disciplinare i criteri e le modalita' di attuazione della mobilita' interna del personale. 2. In attesa di attuare il disposto di cui al comma 1, le assegnazioni di personale avvengono secondo le modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 20 della legge regionale n. 53/1981.