Art. 18.
 
   1.  L'Amministrazione regionale provvede, con apposito regolamento
da emanarsi una volta definito, ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
l'organico  regionale  distinto  anche  per  profili  professionali e
strutture di appartenenza, a disciplinare i criteri e le modalita' di
attuazione della mobilita' interna del personale.
   2. In attesa di  attuare  il  disposto  di  cui  al  comma  1,  le
assegnazioni  di personale avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 4, 5 e 20 della legge regionale n. 53/1981.