Art. 19.
 
   1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  si trovi in posizione di
comando alla regione  ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5
della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell'articolo 198 della
legge  regionale  1› marzo 1988, n. 7, puo' essere inquadrato, previo
assenso  dell'Amministrazione   di   provenienza,   nella   qualifica
funzionale   corrispondente  alla  qualifica  o  livello  formalmente
rivestiti presso l'Ente di provenienza,  secondo  l'equiparazione  di
cui all'allegata tabella B.
   2.  L'inquadramento del personale di cui al comma 1 e' disposto, a
domanda dell'interessato da presentarsi  entro  trenta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  previo parere
favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o  di  Servizio
autonomo  presso  cui  l'interessato si trovi in posizione di comando
alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla  data  del  relativo
provvedimento di inquadramento.
   3.  Il  personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le
anzianita' maturate nelle  corrispondenti  carriere  o  qualifiche  o
livelli rivestiti presso l'Amministrazione di provenienza.
   4.  Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla
data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando  i  seguenti
elementi:
     a)  stipendio  in  godimento alla medesima data presso l'Ente di
provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonche' degli  altri
assegni fissi e continuativi;
     b) la quota di salario di riallineamento di cui all'articolo 23,
sesto  comma,  della  legge  regionale  19  ottobre  1984,  n. 49. Si
applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 22  della  legge  regionale  26
ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a)
e'   detratto   il   beneficio   contrattuale  conseguito  alla  data
d'inquadramento presso l'Ente di provenienza riferibile  al  triennio
1990-992   con  esclusione  degli  importi  attribuiti  a  titolo  di
riequilibrio tra anzianita' economica  ed  anzianita'  giuridica.  Ai
fini   dell'applicazione  dell'articolo  22,  comma  3,  della  legge
regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all'articolo 26,
primo comma, della legge regionale n. 49/1984, e' individuato in base
ai valori indicati dalla tabella B allegata alla  legge  regionale  2
febbraio 1991, n. 8.