Art. 2. 1. In deroga a quanto previsto dalla parte II, titolo II, Capo II, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i concorsi interni riservati al personale regionale relativi agli anni 1990 e 1991 sono effettuati con decorrenza 1 gennaio 1992, mediante titoli ed esami. 2. Sono posti a concorso, con riferimento alla decorrenza di cui al comma 1, i posti disponibili nei profili professionali delle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A. 3. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale n. 53/1981. 4. L'attuazione delle procedure concorsuali avviene dopo la completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.