Art. 2.
 
   1. In deroga a quanto previsto dalla parte II, titolo II, Capo II,
della  legge  regionale  31  agosto  1981,  n. 53, i concorsi interni
riservati al personale regionale relativi agli anni 1990 e 1991  sono
effettuati con decorrenza 1› gennaio 1992, mediante titoli ed esami.
   2.  Sono  posti a concorso, con riferimento alla decorrenza di cui
al comma 1, i  posti  disponibili  nei  profili  professionali  delle
qualifiche  funzionali  di  funzionario,  consigliere,  segretario  e
coadiutore, secondo quanto riportato nell'allegata tabella A.
   3. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 35  e  36  della  legge  regionale  n.
53/1981.
   4.  L'attuazione  delle  procedure  concorsuali  avviene  dopo  la
completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.