Art. 20.
 
   1.   Il   personale  assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1›  giugno
1987,   n.  16,  nonche'  gli  insegnanti  di  cui  all'articolo  48,
undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76,  che
prestino   servizio   nell'anno   formativo   1991-1992,  qualora  il
rispettivo incarico sia riferito a  prestazioni  di  lavoro  che,  in
almeno  uno  dei  moduli  didattici  del medesimo anno formativo, non
risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonche' alle  materie
d'insegnamento  di  tipo  non occasionale, riconducibili ad attivita'
formative consolidate, indicate nell'allegata tabella C, puo'  essere
inquadrato,   nel  limite  massimo  di  96  unita',  nella  qualifica
funzionale  di  segretario,  profilo  professionale   di   segretario
didattico.  A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei
requisiti richiesti per  l'assunzione  agli  impieghi  regionali,  ad
esclusione  del  limite  massimo  d'eta'  e,  con riferimento ai soli
insegnanti di materie a carattere tecnico-pratico, dal  possesso  del
diploma  d'istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale
e' richiesta la licenza della  scuola  dell'obbligo  e  la  specifica
qualifica  professionale,  integrata da almeno tre anni di esperienza
maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
   2.   Il   personale  assunto  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  regionale  n.
16/1987,  il  quale, nell'anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni
di lavoro a tempo pieno, puo' essere inquadrato, nel  limite  massimo
di  109 unita', nella qualifica funzionale corrispondente a quella di
ultima assunzione, purche' in possesso dei  requisiti  richiesti  per
l'assunzione  agli  impieghi  regionali,  ad  esclusione  del  limite
massimo d'eta'.
   3. Ai fini dell'inquadramento il personale di cui ai commi 1  e  2
deve altresi' aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo
determinato, in almeno un altro anno formativo.
   4.  L'inquadramento  del  personale  di  cui  ai  commi  1  e 2 e'
disposto, a domanda  dell'interessato  da  presentarsi  entro  trenta
giorni  dalla  data  di pubblicazione del decreto di cui all'articolo
21, comma 2, ed ha effetto dal 1› ottobre 1992.
   5. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale e' attribuito
il trattamento  economico  iniziale  previsto  per  la  qualifica  di
inquadramento.