Art. 21. 1. L'inquadramento di cui all'articolo 20 avviene mediante prova d'esame teorica o tecnico-pratica e valutazione di titoli. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento della prova d'esame, l'individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l'attribuzione dei posti di cui all'articolo 20 ai singoli profili professionali nonche', per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982, e' composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualita' di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l'Istituto regionale per la formazione professionale (I.R.Fo.P.) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o piu' materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonche' da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. 4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1671987, e' composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualita' di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonche' da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. 5. Se le rappresentanze sindacali non provvedono alla designazione congiunta di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all'articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989. 6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. 7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d'esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non e' comunque considerato idoneo all'inquadramento chi non riporti, nella prova d'esame, una valutazione di almeno 6/10. 8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d'esame ed ai titoli. 9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parita' di merito la precedenza e' determinata dalla maggiore anzianita' complessiva di servizio presso l'I.R.Fo.P. o l'Amministrazione regionale ed a parita' di questa dall'eta'.