Art. 21.
 
   1.  L'inquadramento  di cui all'articolo 20 avviene mediante prova
d'esame teorica o tecnico-pratica e valutazione di titoli.
   2. I programmi e le modalita' di svolgimento della prova  d'esame,
l'individuazione  dei  titoli  valutabili  e  dei relativi punteggi e
l'attribuzione dei posti di cui all'articolo 20  ai  singoli  profili
professionali  nonche',  per  il  profilo professionale di segretario
didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti  con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale  o  dell'Assessore delegato
all'organizzazione e al personale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
   3.  La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con
riferimento agli inquadramenti del personale di  cui  all'articolo  1
della   legge  regionale  n.  16/1987,  e  degli  insegnanti  di  cui
all'articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n.  76/1982,
e'  composta  da  un dipendente regionale appartenente alla qualifica
funzionale di dirigente, in qualita' di Presidente, da tre dipendenti
regionali appartenenti ad una qualifica funzionale  non  inferiore  a
quella di consigliere, in servizio presso l'Istituto regionale per la
formazione  professionale  (I.R.Fo.P.) o la Direzione regionale della
formazione professionale, da un componente  esperto  in  una  o  piu'
materie  su  cui  vertono  le  prove,  scelto di volta in volta tra i
dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore  a  quella
di  segretario,  nonche'  da  due  dipendenti  regionali di qualifica
funzionale  non  inferiore  a   quella   di   segretario,   designati
congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
   4.  La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con
riferimento agli inquadramenti del personale di  cui  all'articolo  2
della  legge  regionale  n.  1671987,  e'  composta  da un dipendente
regionale appartenente alla qualifica  funzionale  di  dirigente,  in
qualita'  di  Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad
una qualifica funzionale  non  inferiore  a  quella  di  consigliere,
nonche'  da  un  dipendente  regionale  di  qualifica  funzionale non
inferiore a quella  di  segretario,  designato  congiuntamente  dalle
rappresentanze sindacali.
   5. Se le rappresentanze sindacali non provvedono alla designazione
congiunta  di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta, trova applicazione il disposto di  cui  all'articolo
28,  quinto  comma,  della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo
modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
   6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su conforme deliberazione
della Giunta stessa.
   7. Le Commissioni dispongono di dieci  punti  per  la  valutazione
della prova d'esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei
titoli;  non e' comunque considerato idoneo all'inquadramento chi non
riporti, nella prova d'esame, una valutazione di almeno 6/10.
   8. La valutazione complessiva risulta  dalla  somma  dei  punteggi
attribuiti, rispettivamente, alla prova d'esame ed ai titoli.
   9.  Le  graduatorie  di merito, distinte per qualifica funzionale,
profilo professionale e, per il profilo professionale  di  segretario
didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate
secondo  l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione complessiva
di cui al comma 8. A parita' di merito la precedenza  e'  determinata
dalla  maggiore anzianita' complessiva di servizio presso l'I.R.Fo.P.
o l'Amministrazione regionale ed a parita' di questa dall'eta'.