Art. 22.
 
   1. Il personale che, avendo conseguito l'idoneita' nei concorsi  e
selezioni  pubbliche  per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio
1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, e'  in  servizio  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge con contratto di lavoro a
tempo determinato, puo' essere inquadrato nella qualifica  funzionale
e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il
personale  assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n.  31/1988  e  degli
articoli  3  e  5,  comma  1,  della  legge regionale n. 20/1989, per
profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere
giuridico-amministrativo-legale ovvero, se  in  possesso  di  diploma
attestante  il  superamento di un corso di formazione per analisti di
organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per
il personale assunto nella  qualifica  funzionale  di  coadiutore  ai
sensi  dell'articolo  3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo
professionale corrispondente si intende quello di dattilografo.
   2. L'inquadramento del personale di cui  al  comma  1  ha  effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' disposto a
domanda  dell'interessato  da  presentarsi entro 30 giorni dalla data
medesima.
   3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1, il personale deve
essere in possesso dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione  agli
impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d'eta'.
   4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale e' attribuito
il   trattamento   economico  iniziale  previsto  per  la  rispettiva
qualifica di inquadramento.