Art. 23.
 
   1. E' istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente
dall'I.R.Fo.P.  gia'  in  servizio,  alla  data del 31 dicembre 1991,
presso il Centro di formazione  professionale  di  Marina  d'Aurisina
Europa   Hotel,   con   contratto   di  lavoro  alberghiero  a  tempo
indeterminato nonche' assunto, a tempo determinato, con contratto  di
lavoro  alberghiero,  ai  sensi  dell'articolo  48, undicesimo comma,
della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi  dell'articolo  2  della
legge  regionale  n.  16/1987 che presta servizio nell'anno formativo
1991-1992.
   2. Il personale di cui al comma 1 e' inserito  in  cinque  livelli
funzionali  del  ruolo  ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della
progressione economica, alle qualifiche funzionali  del  ruolo  unico
regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:
     a)  per  il personale in servizio presso il Centro di formazione
professionale di Marina d'Aurisina Europa Hotel:
   (Omissis).
     b) per il personale assunto ai sensi  dell'art.  48,  undicesimo
comma,  della  legge  regionale  n. 76/1982 e dell'art. 2 della legge
regionale n. 16/1987:
   (Omissis).
   3. Al personale di cui al comma 1, si applicano,  per  quanto  non
diversamente  previsto  dalla presente legge, le disposizoni relative
allo stato  giuridico  ed  al  trattamento  economico  del  personale
regionale.
   4.  Il  personale  gia' in servizio presso il Centro di formazione
professionale di Marina d'Aurisina Europa Hotel puo' essere  inserito
nel  ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2,
lettera  a),  dalla  data   del   1›   gennaio   1992,   su   domanda
dell'interessato  da presentarsi entro 30 gioni dalla data di entrata
in vigore della presente legge; il personale  assunto  con  contratto
alberghiero  ai sensi dell'articolo 48, undicesimo comma, della legge
regionale  n.  76/1982  ed  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge
regionale  n.  16/1987, puo' essere inserito nel ruolo ad esaurimento
con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera  b),  dalla  data
del 1› ottobre 1992, su domanda dell'interessato da presentarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   5.  L'inserimento  nel  ruolo  ad  esaurimento  di  cui al comma 2
avviene previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica i cui
criteri e  modalita'  di  svolgimento  sono  stabiliti  dalla  Giunta
regionale  con  apposita deliberazione da approvarsi previo confronto
con le organizzazioni sindacali.
   6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5  sono
composte  da  un  dipendente  regionale  appartenente  alla qualifica
funzionale di dirigente in qualita' di Presidente, da tre  dipendenti
regionali  appartenenti  ad  una qualifica funzionale non inferiore a
quella di consigliere, in servizio presso l'I.R.Fo.P. o la  Direzione
regionale della formazione professionale, da un componente esperto in
una  o  piu' materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti
regionali  di  qualifica  funzionale  non  inferiore  a   quella   di
consigliere   nonche'   da  due  dipendenti  regionali  di  qualifica
funzionale  non  inferiore  a   quella   di   segretario,   designati
congiuntamente  dalle  rappresentanze  sindacali.  In caso di mancata
designazione congiunta entro il  termine  di  quindici  giorni  dalla
richiesta,  trova  applicazione  il  disposto di cui all'articolo 28,
quinto comma, della  legge  regionale  n.  53/1981,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
   7.  Ai  fini  dell'inserimento il personale di cui al comma 1 deve
essere in possesso dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione  agli
impieghi  regionali,  ad  esclusione del limite massimo d'eta'; se il
personale non e' in possesso del  titolo  di  studio  previsto  dalla
normativa  regionale  in  materia  di concorsi pubblici, e' richiesto
almeno il possesso della  licenza  della  scuola  dell'obbligo  e  la
specifica qualifica professionale.
   8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 e' attribuito il trattamento
economico    iniziale    previsto   per   la   qualifica   funzionale
corrispondente al livello di inserimento nel  ruolo  ad  esaurimento,
secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
   9.  Se  al personale di cui al comma 1 e' attribuito uno stipendio
inferiore a quello in  godimento,  per  la  differenza,  e'  altresi'
attribuito,  un  assegno  personale  riassorbibile  con  i successivi
salari di anzianita'.