Art. 25.
 
    1. All'articolo 14, primo comma della legge regionale n. 53/1981,
dopo le parole "Richiedono l'uso" sono aggiunte le parole "con carico
della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria";  dopo  le   parole
"strumenti   complessi"   sono   aggiunte  le  parole  "ivi  compresi
autoveicoli e motoveicoli".