Art. 25. 1. All'articolo 14, primo comma della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole "Richiedono l'uso" sono aggiunte le parole "con carico della manutenzione ordinaria e straordinaria"; dopo le parole "strumenti complessi" sono aggiunte le parole "ivi compresi autoveicoli e motoveicoli".