Art. 26.
 
   1. All'articolo 117 della legge  regionale  n.  53/1981,  dopo  il
secondo   comma   e'   aggiunto   il  seguente:  "Qualora  sussistano
particolari  esigenze  di  servizio,  il   dipendente   puo'   essere
autorizzato  ad  utilizzare  il  proprio automezzo o motomezzo ovvero
l'automezzo fornito dall'Amministrazione o dall'Ente regionale, anche
in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e )  ed  f)  del
primo comma".