Art. 26. 1. All'articolo 117 della legge regionale n. 53/1981, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente puo' essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l'automezzo fornito dall'Amministrazione o dall'Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e ) ed f) del primo comma".