Art. 27.
 
   1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31
agosto  1981,  n.  53,  come  modificato  dall'articolo 5 della legge
regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino  alla
completa  attuazione  degli  scrutini  per rnerito comparativo di cui
alla legge regionale  n.  11/1990,  anche  al  caso  di  vacanza  del
Servizio.