Art. 27. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per rnerito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.