Art. 3. 1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato all'organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali. 2. Il bando che indice i concorsi indica: a) i requisiti per l'ammissione al concorso e la relativa documentazione; b) i titoli valutabili e le norme relative alla loro documentazione; c) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di ammissione; d) il programma, il diario e la sede della prova d'esame; e) la disciplina per la formazione delle graduatorie; f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.