Art. 3.
 
   1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con  decreto  del
Presidente   della   Giunta   regionale   o  dell'Assessore  delegato
all'organizzazione e al personale, su  conforme  deliberazione  della
Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
   2. Il bando che indice i concorsi indica:
     a)  i  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso  e la relativa
documentazione;
     b)  i  titoli  valutabili  e  le  norme   relative   alla   loro
documentazione;
     c)  il  termine e le modalita' di presentazione delle domande di
ammissione;
     d) il programma, il diario e la sede della prova d'esame;
     e) la disciplina per la formazione delle graduatorie;
     f)  ogni  altra  prescrizione  o  notizia ritenuta necessaria ed
opportuna.