Art. 30. 1. L'articolo 58 della legge regionale n. 7/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 58. 1. La Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si articola nei seguenti servizi: a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale; b) Servizio organizzazione e metodi; c) Servizio della gestione giuridica del personale; d) Servizio della gestione economica del personale; e) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale".