Art. 30.
 
   1. L'articolo 58 della legge regionale n. 7/1988 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 58.
 
   1.  La  Direzione regionale dell'organizzazione e del personale si
articola nei seguenti servizi:
     a) Servizio per l'ordinamento delle strutture e del personale;
     b) Servizio organizzazione e metodi;
     c) Servizio della gestione giuridica del personale;
     d) Servizio della gestione economica del personale;
     e) Servizio della gestione previdenziale  e  di  quiescenza  del
personale".