Art. 31.
 
   1. L'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 61.
 
   1. Il Servizio della gestione giuridica del personale:
     a)   tratta   gli  affari  di  carattere  giuridico  concernenti
l'amministrazione   del   personale   regionale,   provvedendo   alla
predisposizione  dei  relativi atti e provvedimenti, curando anche le
disposizioni e le procedure di gestione;
     b) coordina ed attua gli atti  riguardanti  le  assegnazioni,  i
trasferimenti,  i  comandi,  i  congedi,  le  aspettative, i permessi
nonche' il controllo del rispetto dei doveri d'ufficio;
     c) cura gli atti  ed  i  provvedimenti  per  la  Commissione  di
disciplina,  per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione
paritetica del personale;
     d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della  sa-
lute  del  personale  nonche',  nei  casi  previsti dalla legge, alle
coperture assicurative del personale;
     e) tratta le questioni attinenti alle  provvidenze  relative  al
Fondo sociale del personale".