Art. 31. 1. L'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 e' sostituito dal seguente: "Art. 61. 1. Il Servizio della gestione giuridica del personale: a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l'amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione; b) coordina ed attua gli atti riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, i comandi, i congedi, le aspettative, i permessi nonche' il controllo del rispetto dei doveri d'ufficio; c) cura gli atti ed i provvedimenti per la Commissione di disciplina, per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione paritetica del personale; d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della sa- lute del personale nonche', nei casi previsti dalla legge, alle coperture assicurative del personale; e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale".