Art. 32.
 
   1.  Dopo l'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 e' aggiunto
il seguente:
 
                            "Art. 61-bis.
 
   1. Il Servizio della gestione economica del personale:
     a)   tratta   gli  affari  di  carattere  economico  concernenti
l'Amministrazione del personale, curando le relative  disposizioni  e
le procedure di gestione;
    b)  provvede  alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti
di attribuzione, di liquidazione  e  di  pagamento  degli  emolumenti
fissi  ed  accessori  del  personale  e  delle  relative  ritenute ed
adempimenti connessi;
     c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali  che
di lavoro straordinario, conseguenti all'inquadramento di personale o
derivanti da rinnovi contrattuali;
     d)  collabora nell'ambito del sistema informativo regionale allo
studio delle procedure e dei programmi per l'automazione dello  stato
giuridico  e  del  trattamento  economico del personale in servizio e
provvede alla gestione  delle  suddette  procedure,  in  particolare,
curando l'aggiornamento della relativa base informativa".