Art. 32. 1. Dopo l'articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 e' aggiunto il seguente: "Art. 61-bis. 1. Il Servizio della gestione economica del personale: a) tratta gli affari di carattere economico concernenti l'Amministrazione del personale, curando le relative disposizioni e le procedure di gestione; b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi; c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario, conseguenti all'inquadramento di personale o derivanti da rinnovi contrattuali; d) collabora nell'ambito del sistema informativo regionale allo studio delle procedure e dei programmi per l'automazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale in servizio e provvede alla gestione delle suddette procedure, in particolare, curando l'aggiornamento della relativa base informativa".