Art. 35.
 
   1. Dopo l'articolo 83 della legge regionale n. 7/1988, e' aggiunto
il seguente:
 
                            "Art. 83-bis.
 
   1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile:
     a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione  del  demanio  e
del  patrimonio  regionale  e,  in  particolare,  sulle  gestioni dei
consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa  la
verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
     b)   provvede   al  riscontro  amministrativo  e  contabile  sui
rendiconti   dei   funzionari   delegati   salvo   quanto    previsto
dall'articolo 83;
     c)  provvede  alle  ispezioni  contabili  previste  dalle  leggi
regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione  o
comunque sottoposti a vigilanza della medesima.".