Art. 35. 1. Dopo l'articolo 83 della legge regionale n. 7/1988, e' aggiunto il seguente: "Art. 83-bis. 1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo-contabile: a) provvede alla vigilanza sull'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali; b) provvede al riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati salvo quanto previsto dall'articolo 83; c) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a vigilanza della medesima.".