Art. 38.
 
   1. Dopo l'articolo 165 della legge regionale n. 7/1988 e' aggiunto
il seguente:
 
                           "Art. 165- bis.
 
   1.  Il  Servizio  dei  progetti formativi ammissibili ai programmi
comunitari e nazionali:
     a) cura, nell'ambito della programmazione  di  cui  all'articolo
162,  lettera  a), ed in collaborazione con i competenti uffici della
Direzione regionale degli affari comunitari e dei  rapporti  esterni,
la   progettazione   e   l'attuazione   degli   interventi  formativi
ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;
     b) cura l'adeguamento dei provvedimenti regionali in materia  di
formazione   professionale   alle   direttive   comunitarie  ed  alle
disposizioni nazionali conseguenti;
     c)  esercita  la  vigilanza  sulle   attivita'   di   formazione
professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a);
     d)  provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli
organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali.".