Art. 38. 1. Dopo l'articolo 165 della legge regionale n. 7/1988 e' aggiunto il seguente: "Art. 165- bis. 1. Il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali: a) cura, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 162, lettera a), ed in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, la progettazione e l'attuazione degli interventi formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali; b) cura l'adeguamento dei provvedimenti regionali in materia di formazione professionale alle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti; c) esercita la vigilanza sulle attivita' di formazione professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a); d) provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali.".