Art. 39. 1. All'articolo 241 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "8. Fermo restando quanto previsto al comma 7 per i vicesegretari generali e fermo restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio e dei Dirigenti di staff della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale puo', con proprio provvedimento, delegare al vicesegretario generale con funzioni vicarie la trattazione diretta di propri compiti istituzionali. 9. L'atto di delega di cui al comma 8 e' motivato e contiene l'esatta indicazione delle competenze delegate. 10. La delega prevista al comma 8, ovvero l'espletamento di ulteriori speciali funzioni, puo' essere conferita dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale anche ad uno dei Direttori regionali assegnati alla Segreteria generale ai sensi dell'articolo 249, comma 2, fermo restando le prescrizioni e gli obblighi previsti al comma 9.".