Art. 39.
 
   1. All'articolo 241 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma
7 sono aggiunti i seguenti:
   "8. Fermo restando quanto previsto al comma 7 per i  vicesegretari
generali e fermo restando le competenze e le attribuzioni proprie dei
Direttori  di  servizio  e  dei  Dirigenti  di staff della Segreteria
generale della  Presidenza  della  Giunta  regionale,  il  Segretario
generale  della  Presidenza  della Giunta regionale puo', con proprio
provvedimento,  delegare  al  vicesegretario  generale  con  funzioni
vicarie la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.
   9.  L'atto  di  delega  di  cui  al comma 8 e' motivato e contiene
l'esatta indicazione delle competenze delegate.
   10. La delega  prevista  al  comma  8,  ovvero  l'espletamento  di
ulteriori  speciali  funzioni,  puo'  essere conferita dal Segretario
generale della Presidenza della Giunta regionale  anche  ad  uno  dei
Direttori  regionali  assegnati  alla  Segreteria  generale  ai sensi
dell'articolo 249, comma 2, fermo  restando  le  prescrizioni  e  gli
obblighi previsti al
comma 9.".